Nel periodo estivo - e non solo - alcune Amministrazioni Comunali a vocazione turistica hanno necessità di offrire ai propri residenti, nonché ai turisti ospiti, un servizio di trasporto pubblico che permetta lo spostamento sia all’interno del proprio territorio che nei Comuni limitrofi.
Al fine di non ricadere in situazioni non conformi alle norme vigenti è bene ricordare che il servizio di Trasporto pubblico locale nella Regione Lombardia è regolato dalla Legge Regionale n. 6/2012 e nello specifico dalla DGR XI/1024 del 17.12.2018 cui si rimanda per i dettagli.
Tale norma all’art. 1 precisa che i servizi di trasporto pubblico regionale e locale si classificano in:
Nella nostra Provincia sono attivi 4 Contratti di servizio ed una Convenzione, che regolano il servizio di Trasporto Pubblico Locale del Bacino di linea di Bergamo:
A seguito di gara sono stati selezionati gli attuali Gestori del servizio che hanno stipulato con l’Agenzia del TPL del Bacino di Bergamo i rispettivi Contratti di Servizio ora vigenti.
L’Amministrazione Comunale o altro Ente (Pro Loco, Associazione di Comuni, etc.) che intenda attivare un servizio in sovrapposizione con quello esistente non può agire autonomamente, ma deve chiedere il parere all’Agenzia del TPL del Bacino di Bergamo, al fine di evitare sovrapposizioni di servizio.
A tale proposito si ricorda l’art. 6, comma 3, lettera f) della L.R. 6/2012:
Si invitano pertanto gli Enti eventualmente interessati a contattare l’Agenzia per il TPL del Bacino di Bergamo (agenzia@agenziatplbergamo.it) per qualsiasi chiarimento.
La Legge Regionale n°6/2012 agli Art. 4 comma 2 punto j ed all’Art. 5 comma 2 punto i) attribuisce alle Agenzie “””… l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi comunali e di area urbana, anche effettuati a chiamata, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;”
Ne consegue che l’introduzione o la modifica di nuove fermate e percorsi del trasporto pubblico locale richiede il nulla osta dell’Agenzia
Si riportano di seguito le modalità di intervento:
Gli accertamenti, previsti dal DPR 753/80 per i servizi di pubblico trasporto che vengono svolti su strada ed effettuati con autobus, sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio, dell’idoneità del percorso, delle eventuali variazioni, nonché dell’ubicazione e delle caratteristiche delle fermate in relazione ai mezzi impiegati.
Le suddette verifiche ai fini della sicurezza prevedono prove funzionali e vengono disposte da questa Agenzia su richiesta dei Comuni o del soggetto esercente il contratto di servizio.
2.a ISTITUZIONE/VARIAZIONE DI FERMATE
Le fermate devono essere facilmente accessibili da tutti e opportunamente segnalate;
Gli attraversamenti pedonali devono essere realizzati in coda alla fermata.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.b ISTITUZIONE/VARIAZIONE DI PERCORSI
Corografia su C.T.R. in scala 1:10000 riportante il percorso della linea (nuovo percorso o eventuale variazione richiesta), l’ubicazione delle fermate esistenti e di quelle previste, la toponomastica delle vie del percorso e di quelle nelle immediate vicinanze.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.c. REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI
Di seguito si forniscono le prescrizioni a cui attenersi per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.
Si premette innanzitutto che la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 24/10/2000 ed il Protocollo 2867/2001 dello stesso Ministero prescrivono il divieto di posizionare qualunque tipo di ostacolo lungo i percorsi delle linee di trasporto pubblico e le strade che costituiscono percorsi obbligati per veicoli di soccorso (ambulanze e Protezione Civile), Polizia, Carabinieri ed emergenza (Vigili del Fuoco).
Si precisa inoltre che su numerose autolinee vengono impiegati autobus autosnodati suburbani da 18 metri a pianale ribassato, che nelle ore di punta trasportano anche passeggeri in piedi.
Con queste premesse, al fine di conciliare le esigenze di salvaguardia della sicurezza dei pedoni e di transitabilità della sede stradale per i mezzi che svolgono il servizio di TPL, si ritiene che la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e di altri manufatti finalizzati alla moderazione della velocità debbano rispettare le seguenti specifiche tecniche (si veda schema allegato):
Quelli su indicati sono da intendersi come valori limite che permettono agli autobus di impegnare gli attraversamenti pedonali rialzati in condizioni di sicurezza per i passeggeri, oltre ad evitare il danneggiamento di parti del motore, dell’impianto di trazione e degli impianti di sicurezza degli automezzi (impianto frenante, circuiti relativi all’ABS, allo sterzo, alla pedana di incarrozzamento per i disabili).
La Legge Regionale 6/2012 attribuisce le competenze in merito al trasporto pubblico locale dei Comuni nell’Art. 4, al comma 3:
3. I comuni esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:
a) l'approvazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, da redigersi in conformità alla programmazione regionale e previo parere favorevole, da parte delle agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza;
b) l'adozione dei provvedimenti relativi alla viabilità comunale necessari a garantire l'accessibilità, con il trasporto pubblico e privato, dei punti di interscambio con le reti di forza, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, metropolitane e metrotramviarie;
c) la determinazione, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie, con l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le agenzie e gli altri enti locali interessati;
d) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti le interferenze, quali a titolo esemplificativo gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti e linee telefoniche;
e) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio comunale, nonché di tutti i sistemi metropolitani;
f) limitatamente ai comuni non capoluogo di provincia e previo parere favorevole dell'agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio, l'istituzione, l'affidamento, la stipulazione dei contratti e l'erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale di cui all'articolo 44, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'agenzia per il trasporto pubblico locale;
g) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune.
Si evidenzia che:
Per procedere in questa attività è necessario che:
Per ogni dubbio o questione inerenti al trasporto pubblico locale l’Agenzia resta a disposizione delle Amministrazioni Comunali per esaminare le problematiche relative ed assistere le amministrazioni nei passi formali necessari.
Riferimenti: agenzia@agenziatplbergamo.it