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Rimborso degli abbonamenti: modalità applicative regionali
06.08.2020
06.08.2020

Bergamo, 06 agosto 2020

Si informa che la Giunta Regionale, il 5 agosto u.s., ha preso atto della comunicazione dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile relativa alle modalità di rimborso in applicazione all’articolo 215 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020.

Pertanto, per le richieste di rimborso dei titoli di viaggio ordinari, ai sensi dell’articolo 215 del DL 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, le Aziende di trasporto applicano almeno le seguenti disposizioni comuni:

  1. il rimborso è limitato all’abbonamento mensile del mese di marzo 2020 o ad abbonamenti di durata superiore (es: annuali) validi a marzo e/o aprile 2020;
  2. per poter ricevere il rimborso, il titolare di abbonamento deve presentare domanda di rimborso ai sensi dell’art. 215 del DL 34/2020;
  3. la domanda di rimborso, costituita da autocertificazione relativa al mancato utilizzo ed eventuale documentazione aggiuntiva, deve essere presentata all’azienda che ha emesso l’abbonamento, la cui partita IVA è presente sul titolo oggetto del rimborso;
  4. il termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso è il 31 ottobre 2020;
  5. per la presentazione delle domande le aziende di trasporto mettono a disposizione procedure on-line o indirizzi di posta elettronica dal 10 agosto 2020;
  6. nel caso di abbonamenti acquistati in convenzione (Mobility manager, Comuni, Università ecc.), fermo restando il diritto al rimborso per l’utente, l’azienda di trasporto può prevedere modalità specifiche per la presentazione delle domande, previa comunicazione diretta ai titolari di abbonamenti;
  7. l’azienda effettua l’istruttoria della domanda di rimborso ed entro 30 giorni dispone il rimborso sotto forma di voucher/estensione dell’abbonamento o fornisce spiegazione motivata del diniego;
  8. importo e modalità di rimborso per il mensile: voucher corrispondente al valore di 1 mensile per cui si presenta la richiesta di rimborso;
  9. importo e modalità di rimborso per abbonamenti validi N mesi: voucher pari a 1/N (se valido a marzo o aprile 2020) o 2/N (se valido a marzo e aprile 2020) del costo effettivamente sostenuto dal titolare dell’abbonamento per cui si presenta la richiesta di rimborso;
  10. il voucher emesso dall’azienda è nominativo, non frazionabile, valido per l’acquisto di titoli nominativi emessi dall’azienda che ha emesso il voucher per un importo pari o superiore al valore del voucher;
  11. le aziende possono prevedere modalità aggiuntive di fruizione del voucher o rimborso (ad es: per casi particolari quali gli studenti al termine del ciclo scolastico) senza limitarne le modalità di utilizzo;
  12. per i titoli integrati, in aggiunta a quanto sopra:
    • le aziende che emettono abbonamenti STIBM del bacino Milano-Monza garantiscono, comunque, modalità di presentazione delle domande, tempistiche e modalità di fruizione uniformi;
    • eventuali ulteriori modalità relative agli abbonamenti “Io viaggio ovunque in Lombardia”, “Io viaggio ovunque in Provincia”, “Io viaggio Trenocittà” dovranno essere preventivamente concordate tra le aziende che emettono tali titoli nell’ambito degli organismi vigenti di gestione dei titoli di viaggio;
  13. per le richieste di rimborso che non rientrano nella fattispecie dell’art. 215 del DL 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, si applica quanto previsto dall’art. 31 e dall’art. 42 comma 5 del Regolamento Regionale n. 4/2014 e dalle Condizioni Generali di Trasporto delle singole aziende.

Oltre ai rimborsi per i titoli ordinari, si è valutato di procedere con analoghi meccanismi di rimborso per i titoli agevolati “Io viaggio ovunque in Lombardia – agevolata” (IVOLA) disciplinati dalla d.g.r. 20 novembre 2017, n. 7390 e ss.mm.ii. e rilasciati da Trenord.

Per questi ultimi sono previste le seguenti indicazioni:

  • il rimborso è limitato alle agevolazioni di 2° e 3° fascia, in considerazione del valore della tariffa pagata dagli utenti di 1° fascia;
  • la domanda corredata da autocertificazione deve essere presentata solo per i rimborsi di 3° fascia, mentre per la 2° fascia il rimborso verrà riconosciuto automaticamente all’atto del successivo rinnovo scalando il valore di 1 o 2 mensilità (in funzione della validità di IVOLA nei mesi di marzo e/o aprile 2020) dalla tariffa prevista dalla d.g.r. sopra richiamata;
  • non sono previste differenti forme di rimborso nel caso il titolare di agevolazione non proceda al rinnovo per motivazioni personali o per decadenza derivante dalla mancanza di uno o più requisiti previsti per il rinnovo del beneficio.

 Vedi le disposizioni regionali del 06.08.2020

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